Art. 3.
(Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

      1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.
      2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
      3. Il Pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è soppresso.
      4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del Pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 30 e

 

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seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      5. Agli atti di cui al comma 2 del presente articolo continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
      6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono altresì disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.
      7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
      8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato a una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
 

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di una somma da 60 euro a 250 euro.
      9. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
      10. Chiunque abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.
      11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.
      12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI le parole: «e agli autoveicoli» sono soppresse;

              2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;

              3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per

 

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quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;

              4) all'articolo 2810, secondo comma, le parole: «, gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;

          b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29, e successive modificazioni, è abrogato;

          c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;

          d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;

          e) al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, è soppresso;

              2) l'articolo 93 è abrogato, ad eccezione del comma 11; al medesimo comma 11, le parole: «, oltre i dati di cui al comma 4,» sono soppresse e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Immatricolazione dei veicoli della polizia stradale»;

              3) gli articoli 94, 95 e 103 sono abrogati;

              4) l'articolo 101, ad eccezione del comma 1, è abrogato, e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Produzione e distribuzione delle targhe»;

          f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.

      13. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2006 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

 

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del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.